Denominazione - Sede - Durata - Scopo
Art. 1. - E' costituita l'Associazione culturale denominata: "La Specola delle idee"
Art. 2. - L'Associazione ha sede legale in Padova, Galleria Borromeo 3 e sede operativa nonchE' recapito postale presso l'Hotel Plaza in Padova Corso Milano 40
Art. 3. - L'Associazione ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici) e può essere prorogata con decisione dell'assemblea dei soci.
Art. 4. - L'Associazione non persegue fini di lucro ed E' apartitica. L'Associazione ha lo scopo di promuovere dibattiti, studi, ricerche e manifestazioni attinenti il futuro della città di Padova e della sua area metropolitana.
Patrimonio ed esercizi sociali
Art. 5. - Il patrimonio dell'Associazione E' costituito dalle quote di iscrizione versate una tantum dai soci, che andranno accantonate nel fondo sociale.
Art. 6. - Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote annuali versate dai soci; b) da contributi volontari dei soci e di terzi; c) da lasciti e donazioni.
Art. 7. - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell'esercizio concluso e il bilancio preventivo del successivo esercizio.
Associati
Art. 8. - I soci sono ordinari e sostenitori Sono soci ORDINARI dell'Associazione i fondatori e le persone fisiche che si propongono di contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione e la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo. Essi all'atto dell'ammissione, verseranno,la quota di iscrizione una tantum che verrà stabilita dal Consiglio, cosî come la quota di associazione che invece verrà versata annualmente Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 15 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota di associazione per tale anno. Sono soci SOSTENITORI coloro, la cui proposta di adesione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo e che condividono gli scopi dell'Associazione, pur senza svolgere in essa un ruolo attivo. Essi sono esentati dall'obbligo di versamento delle quote, ma possono versare contributi volontari
Art. 9. - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità ingiustificata nel versamento della quota sociale accertata dal Consiglio Direttivo o per espulsione decisa dal Consiglio Direttivo stesso per gravi ragioni morali o comportamentali.
Art. 10. - Il socio ha l'obbligo: - di versare la quota di iscrizione cosî come stabilita dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria dei soci. Tale quota verrà accantonata nel Fondo sociale; - di versare la quota annuale cosî come stabilita dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria dei soci; - di osservare le disposizioni dello statuto e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, fermo restando il suo diritto ad esprimere liberamente anche il proprio eventuale dissenso da tali deliberazioni od indirizzi.
Assemblee
Art. 11. - I soci ordinari sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno entro il 30 (trenta) giugno mediante comunicazione scritta - anche per email o fax - diretta a ciascun associato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale. ma nell'ambito del territorio della Provincia di Padova.
Art. 12. - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.
Art. 13. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci ordinari in regola nel pagamento della quota annua di associazione Essi possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. All'assemblea vengono invitati anche i soci sostenitori I quali partecipano con diritto di parola ma non di voto
Art. 14. - L'assemblea E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e se lo ritiene, due o più scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art. 15. - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.
Amministrazione
Art. 16. - L'Associazione E' amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari per la durata di 2 anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione secondo l'esito elettorale od in mancanza per cooptazione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Art. 17. - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente il Segretario ed il Tesoriere. Nessun compenso E' dovuto ai membri del Consiglio.
Art. 18. - Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, almeno tre volte all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio E' presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Art. 19. - Il Consiglio E' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, fissa l'ammontare della quota di iscrizione e della quota annuale dei soci, delibera sulle domande di associazione dei soci ordinari ed aderenti, predispone ed attua, sulla base delle indicazioni dell'assemblea, i programmi di attività. Il Consiglio può anche deliberare di nominare nel suo interno un organo esecutivo per maggiore speditezza nell'attuazione dei compiti dell'Associazione e del Consiglio stesso e/o eventuali commissioni di lavoro presiedute da un consigliere ed aperte anche al contributo di soci non consiglieri e/o di personalità o esperti non soci.
Art. 20. - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. In caso di sua assenza o impedimento E' sostituito dal Vicepresidente.
Scioglimento
Art. 21. - Lo scioglimento dell'Associazione E' deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'assemblea, la quale provvederà |